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Per vendere e detenere i prodotti fitosanitari, devo avere qualche permesso?

Sì. I prodotti fitosanitari possono essere detenuti a scopo di vendita e venduti in specifici locali che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole dell’ASL (Unità operativa Igiene e sanità pubblica).

I locali devono rispettare i requisiti previsti dal DPR 290/2001, dal D.Lgs. 150/2012 e dal DM 22 gennaio 2014 (norme su sicurezza, ventilazione, stoccaggio, protezione ambientale).

Per vendere i prodotti fitosanitari, devo aver svolto un corso di formazione apposito?

Sì. È obbligatorio possedere il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, comunemente chiamato “patentino”. 

Il patentino si ottiene frequentando un corso di formazione riconosciuto dalla Provincia e superando un esame finale.

È richiesto sia per chi vende sia per chi utilizza professionalmente i prodotti fitosanitari.

Deve essere rinnovato periodicamente (in genere ogni 5 anni, con corso di aggiornamento).

A chi mi devo rivolgere per avere il parere tecnico di idoneità?

Ci si deve rivolgere al Comune dove si trova il deposito o il punto vendita.

Il SUAP trasmette la domanda all’Unità operativa Igiene e sanità pubblica dell’Azienda sanitaria.

Personale tecnico dell’U.O. igiene e sanità pubblica effettua un sopralluogo nei locali e rilascia il parere tecnico di idoneità al Sindaco, che concede l’autorizzazione.